Aggiudicazione definitiva
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Gara #551
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ACQUISIZIONE DI CURRICULA PROFESSIONALI FINALIZZATI ALL’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023, DELL’ INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE E DEGLI ATTI DI GARA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEI COMUNI DELL’ARO/LE8 PER IL PERIODO 2027-2035Informazioni appalto
14/01/2026
Richiesta di preventivo aperta
Servizi tecnici
€ 70.085,38
Macchia Alessandro
Categorie merceologiche
71 - Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione
Lotti
Aggiudicazione definitiva
1
BAF66A5746
D73G25000120005
Qualità prezzo
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ACQUISIZIONE DI CURRICULA PROFESSIONALI FINALIZZATI ALL’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023, DELL’ INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE E DEGLI ATTI DI GARA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEI COMUNI DELL’ARO/LE8 PER IL PERIODO 2027-2035
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ACQUISIZIONE DI CURRICULA PROFESSIONALI FINALIZZATI ALL’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023, DELL’ INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE E DEGLI ATTI DI GARA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEI COMUNI DELL’ARO/LE8 PER IL PERIODO 2027-2035
€ 70.085,38
€ 0,00
€ 0,00
€ 66.715,89
DRS Del 23/03/2026
| Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
|---|---|---|
| 02636190122 | ARS AMBIENTE S.R.L. |
Scadenze
16/01/2026 10:00
19/01/2026 23:59
20/01/2026 09:00
Allegati
|
manif.inter-progetto-gestione-rsu-aro.le8-def.pdf SHA-256: 052fe1cfe372651dcd6e95f8ca09559ba16f4652aab93358fd4e1ada919e27c1 14/01/2026 10:11 |
319.61 kB | |
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alleg-delib-01.25-relaz-indir-progett-servizio-racc-rsu.pdf SHA-256: cb0930b2b046dec3c3783f10aff86a1405e1e32b01520402898e0450a2dce856 14/01/2026 10:11 |
1.06 MB | |
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verbale-valutaz-prog-serv-rsu-signed.pdf SHA-256: 50422cc65b99232087cbb7d649d3a9af11e40e031e7df6816df6e7af2a09069d 17/03/2026 18:53 |
208.70 kB |
Chiarimenti
14/01/2026 14:31
Quesito #1
il portale nell'inserimento dell'offerta, richiede anche l'offerta economica. si chiede se è da allegare ovvero se ai sensi dell'avviso la richiesta di preventivo avverrà in un secondo momento.
cordialmente
ing Emanuele Borgia
cordialmente
ing Emanuele Borgia
15/01/2026 19:18
Risposta
Facendo riferimento a quanto espresso nelle premesse dell’avviso si precisa che l’importo dell’offerta economica non è determinante alla scelta dell’operatore in quanto la stessa è legata al curriculum ed alla relazione descrittiva sullo svolgimento del servizio. L’offerta economica sarà tenuta in considerazione all’atto dell’affidamento.
14/01/2026 18:41
Quesito #2
Spett.le RUP,
con riferimento all’avviso pubblico in oggetto, si chiede un chiarimento in merito al requisito di idoneità professionale di cui al punto b), relativo all’iscrizione delle società nel Registro delle Imprese da almeno dieci anni.
Considerato che l’art. 100, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023 richiede, per gli appalti di servizi, l’iscrizione alla Camera di Commercio per un’attività pertinente all’oggetto dell’affidamento, senza prevedere una specifica anzianità di iscrizione, si chiede cortesemente se tale previsione sia da intendersi quale refuso ovvero se possa essere interpretata in modo conforme alla normativa, consentendo la partecipazione anche a operatori economici iscritti da un periodo inferiore ai dieci anni, purché con attività pertinente all’oggetto dell’incarico.
con riferimento all’avviso pubblico in oggetto, si chiede un chiarimento in merito al requisito di idoneità professionale di cui al punto b), relativo all’iscrizione delle società nel Registro delle Imprese da almeno dieci anni.
Considerato che l’art. 100, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023 richiede, per gli appalti di servizi, l’iscrizione alla Camera di Commercio per un’attività pertinente all’oggetto dell’affidamento, senza prevedere una specifica anzianità di iscrizione, si chiede cortesemente se tale previsione sia da intendersi quale refuso ovvero se possa essere interpretata in modo conforme alla normativa, consentendo la partecipazione anche a operatori economici iscritti da un periodo inferiore ai dieci anni, purché con attività pertinente all’oggetto dell’incarico.
15/01/2026 19:50
Risposta
Si conferma quanto richiesto all'art. 4 dell'avviso in relazione ai requisiti di idoneità professionale.
16/01/2026 08:40
Quesito #3
Spett.le RUP,
con riferimento alla risposta pubblicata in data 15/01/2026 in relazione al chiarimento richiesto sul requisito di idoneità professionale di cui all’art. 4 dell’Avviso, lo scrivente operatore economico intende sottoporre alla Vostra attenzione le seguenti osservazioni.
L’art. 100, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023 individua, per gli appalti di servizi, il requisito di idoneità professionale nell’iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio per un’attività pertinente all’oggetto dell’affidamento, senza prevedere requisiti temporali di anzianità dell’iscrizione. Tale requisito ha natura di presupposto abilitante all’esercizio dell’attività e non può essere aggravato mediante l’introduzione di condizioni ulteriori non espressamente previste dal legislatore.
Sul punto, rileva altresì l’art. 10, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, il quale, fermi i necessari requisiti di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, circoscrive espressamente la facoltà delle stazioni appaltanti di introdurre requisiti ulteriori ai soli requisiti speciali di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale. Tali requisiti devono essere in ogni caso attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto e definiti tenendo conto dell’interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti, favorendo l’accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese.
Ne consegue che non risulta conforme al quadro normativo l’introduzione, sotto forma di requisito di idoneità professionale, di un criterio temporale di anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese pari ad almeno dieci anni, il quale:
• non è previsto dall’art. 100, comma 3, del d.lgs. 36/2023;
• non rientra tra i requisiti speciali economico-finanziari o tecnico-professionali legittimamente introducibili ai sensi dell’art. 10, comma 3;
• determina una compressione ingiustificata della platea dei potenziali concorrenti, in contrasto con i principi di proporzionalità, concorrenza e favor partecipationis.
La consolidata giurisprudenza amministrativa ha, peraltro, chiarito che l’idoneità professionale deve essere valutata in termini di pertinenza sostanziale dell’attività esercitata rispetto all’oggetto dell’affidamento, senza richiedere né una coincidenza assoluta né requisiti temporali di anzianità non espressamente previsti dalla legge.
Alla luce di quanto sopra, si chiede cortesemente di voler riesaminare la clausola di cui all’art. 4 dell’Avviso, valutando una sua interpretazione o modifica in senso conforme agli artt. 10 e 100 del d.lgs. 36/2023, che consenta la partecipazione anche a operatori economici iscritti da un periodo inferiore ai dieci anni, purché in possesso di attività camerale pertinente all’oggetto dell’incarico.
La presente è formulata in un’ottica di collaborazione leale e trasparente, al fine di prevenire possibili profili di illegittimità della procedura e garantire il pieno rispetto dei principi del Codice dei contratti pubblici.
In attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.
con riferimento alla risposta pubblicata in data 15/01/2026 in relazione al chiarimento richiesto sul requisito di idoneità professionale di cui all’art. 4 dell’Avviso, lo scrivente operatore economico intende sottoporre alla Vostra attenzione le seguenti osservazioni.
L’art. 100, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023 individua, per gli appalti di servizi, il requisito di idoneità professionale nell’iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio per un’attività pertinente all’oggetto dell’affidamento, senza prevedere requisiti temporali di anzianità dell’iscrizione. Tale requisito ha natura di presupposto abilitante all’esercizio dell’attività e non può essere aggravato mediante l’introduzione di condizioni ulteriori non espressamente previste dal legislatore.
Sul punto, rileva altresì l’art. 10, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, il quale, fermi i necessari requisiti di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, circoscrive espressamente la facoltà delle stazioni appaltanti di introdurre requisiti ulteriori ai soli requisiti speciali di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale. Tali requisiti devono essere in ogni caso attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto e definiti tenendo conto dell’interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti, favorendo l’accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese.
Ne consegue che non risulta conforme al quadro normativo l’introduzione, sotto forma di requisito di idoneità professionale, di un criterio temporale di anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese pari ad almeno dieci anni, il quale:
• non è previsto dall’art. 100, comma 3, del d.lgs. 36/2023;
• non rientra tra i requisiti speciali economico-finanziari o tecnico-professionali legittimamente introducibili ai sensi dell’art. 10, comma 3;
• determina una compressione ingiustificata della platea dei potenziali concorrenti, in contrasto con i principi di proporzionalità, concorrenza e favor partecipationis.
La consolidata giurisprudenza amministrativa ha, peraltro, chiarito che l’idoneità professionale deve essere valutata in termini di pertinenza sostanziale dell’attività esercitata rispetto all’oggetto dell’affidamento, senza richiedere né una coincidenza assoluta né requisiti temporali di anzianità non espressamente previsti dalla legge.
Alla luce di quanto sopra, si chiede cortesemente di voler riesaminare la clausola di cui all’art. 4 dell’Avviso, valutando una sua interpretazione o modifica in senso conforme agli artt. 10 e 100 del d.lgs. 36/2023, che consenta la partecipazione anche a operatori economici iscritti da un periodo inferiore ai dieci anni, purché in possesso di attività camerale pertinente all’oggetto dell’incarico.
La presente è formulata in un’ottica di collaborazione leale e trasparente, al fine di prevenire possibili profili di illegittimità della procedura e garantire il pieno rispetto dei principi del Codice dei contratti pubblici.
In attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.
17/01/2026 12:22
Risposta
L’esigenza di questa stazione appaltante è di affidare l’esecuzione dei servizi in parola a soggetti dotati della necessaria solidità finanziaria e competenza tecnica, a garanzia del buon esito del contratto e del corretto utilizzo delle risorse pubbliche. A tal riguardo si ritiene corretto richiedere iscrizione alla CCIAA di 10 anni, contestualmente agli altri requisiti, tenuto conto di un valore presumibile di appalto da progettare di circa €. 60 mln.