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Gara #775

Lavori di manutenzione straordinaria e completamento per la valorizzazione, rifunzionalizzazione ed uso di una porzione del fabbricato “ex ACAIT”
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Informazioni appalto

10/08/2026
Aperta
Lavori
€ 974.822,61
FERRAMOSCA VITO

Categorie merceologiche

4521235 - Edifici di particolare interesse storico o architettonico

Lotti

1
BC9DADE4B3
D78E25000330005
Qualità prezzo
Lavori di manutenzione straordinaria e completamento per la valorizzazione, rifunzionalizzazione ed uso di una porzione del fabbricato “ex ACAIT”
Lavori di manutenzione straordinaria e completamento per la valorizzazione, rifunzionalizzazione ed uso di una porzione del fabbricato “ex ACAIT”
€ 965.170,90
€ 321.665,31
€ 9.651,71

Scadenze

23/09/2026 10:00
23/09/2026 10:00
30/09/2026 23:59
08/10/2026 10:00

Allegati

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08/08/2026 20:34
44.58 MB

Chiarimenti

13/08/2026 16:24
Quesito #1
Buonasera,

con riferimento all’obbligo di iscrizione nella c.d. White List, si chiede se, in caso di RTI da costituire con un’impresa individuale in qualità di mandante, sia corretto partecipare alla procedura qualora tale impresa non risulti iscritta nella White List, in quanto l’attività dalla stessa esercitata, ovvero “attività conservativa e restauro di opere d’arte”, non rientra tra quelle soggette all’obbligo di iscrizione. Si precisa che l’impresa mandataria, invece, è regolarmente iscritta nella White List.

Si chiede, pertanto, di confermare se, in tale fattispecie, la mancata iscrizione della mandante nella White List sia compatibile con la partecipazione alla procedura in RTI e non costituisca motivo di esclusione.

Grazie.



17/08/2026 12:11
Risposta
Con riferimento al quesito concernente la possibilità di partecipare alla procedura in forma di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) costituendo, composto da un'impresa mandataria regolarmente iscritta nella c.d. White List e da un'impresa individuale mandante non iscritta nel medesimo elenco, si rappresenta quanto segue.
Il disciplinare di gara prevede che gli operatori economici debbano possedere, a pena di esclusione, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), istituito presso la Prefettura competente, ovvero aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.
Tale previsione deve essere interpretata in coordinamento con la disciplina normativa di cui all'art. 1, commi 52 e 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che individua tassativamente le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa per le quali opera il sistema della c.d. White List.
L'elenco delle attività di cui al citato art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012 ha carattere tassativo e non è suscettibile di interpretazione estensiva. Tra le attività ivi individuate non rientra l'attività di conservazione e restauro di opere d'arte, quale quella dichiarata dall'impresa mandante indicata nel quesito.
Ne consegue che, qualora l'impresa mandante sia chiamata a svolgere esclusivamente attività di conservazione e restauro di opere d'arte e non esegua, nell'ambito dell'appalto, alcuna prestazione riconducibile alle attività di cui all'art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012, la stessa non è tenuta, per tale ragione, all'iscrizione nella White List.
Pertanto, nel caso prospettato, fermo restando che l'impresa mandataria risulti regolarmente iscritta nella White List e che alla medesima siano affidate le eventuali prestazioni rientranti nell'elenco di cui all'art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012, la mancata iscrizione della mandante nella White List non costituisce, di per sé, motivo di esclusione dalla procedura, qualora la mandante esegua esclusivamente attività di conservazione e restauro di opere d'arte non ricomprese tra quelle soggette all'obbligo di iscrizione.


24/08/2026 10:42
Quesito #2
Si chiede se un operatore economico in possesso della categoria OG2 classifica V, tale da consentire la copertura dell' intero importo contrattuale e OG11 classifica I, possa partecipare dichiarando la volontà di subappaltare integralmente la categoria OG11 prevista da bando oppure se sia necessario essere in possesso anche della qualificazione OG11 in classifica II ?





30/08/2026 10:08
Risposta
Con riferimento alla richiesta di chiarimento, si precisa preliminarmente che la categoria OG11 non è prevista tra le lavorazioni oggetto del presente appalto. Come indicato al paragrafo 3 del disciplinare di gara, le categorie impiantistiche scorporabili a qualificazione obbligatoria sono esclusivamente la OS28 e la OS30, oltre alla categoria secondaria OS3.

Tuttavia, esaminando il quesito sotto il profilo del cosiddetto "principio di assorbimento" (...che consente a un'impresa qualificata nella categoria generale OG11 di qualificarsi anche per le categorie specialistiche OS3, OS28 e OS30..), si evidenzia quanto segue:

1. Importo totale degli impianti: La somma degli importi delle tre categorie impiantistiche previste dal bando (OS28 + OS30 + OS3) è pari a € 366.086,86.

2. Insufficienza della classifica I: La classifica I per la categoria OG11 copre lavori fino a un massimo di € 258.000,00 che, anche usufruendo del beneficio dell'incremento del quinto (pari al 20%), consente di raggiungere una copertura massima di € 309.600,00.

Pertanto, poiché l'importo complessivo dei lavori impiantistici (€ 366.086,86) supera la capacità massima della classifica I con il quinto, la qualificazione in OG11 classifica I non è sufficiente a coprire l'intero blocco impiantistico. L'operatore economico che volesse spendere la categoria OG11 in modalità "assorbente" dovrebbe possedere almeno la classifica II.

Si ribadisce infine che, come previsto dal paragrafo 8 del disciplinare, non è in alcun caso ammesso il subappalto integrale (100%) delle categorie scorporabili per sopperire alla totale mancanza di qualificazione in gara.


26/08/2026 09:14
Quesito #3
Con riferimento alle categorie scorporabili OS28-OS30-OS3, si chiede se queste ai fini della parteciapzione dellla gara siano subappaltabili al 100%
Grazie
Codiali saluti



30/08/2026 10:08
Risposta
No. Il secondo capoverso del paragrafo 8 recita: "Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime". Vedi anche FAQ precedente.


26/08/2026 19:16
Quesito #4
La scrivente impresa, in possesso di attestazione SOA per la categoria OG2 classifica III bis, chiede se sia possibile partecipare alla procedura di gara in oggetto come operatore singolo, subappaltando al 100% le lavorazioni delle categorie OS28, OS30 e OS3.
Grazie



30/08/2026 10:11
Risposta
Con riferimento alla richiesta di chiarimento, si comunica che la risposta è negativa. Non è possibile partecipare alla procedura di gara come operatore singolo subappaltando al 100% le categorie scorporabili OS28, OS30 e OS3.

Si forniscono le seguenti precisazioni basate sulle regole di gara:

Divieto di subappalto integrale (Paragrafo 8): Il disciplinare vieta esplicitamente l'affidamento in subappalto dell'integrale o della prevalente esecuzione delle prestazioni contrattuali. Per le categorie OS28, OS30 e OS3, il subappalto è ammesso solo ed esclusivamente "Nei limiti di legge".Obbligo di qualificazione in gara: Essendo le categorie OS28 e OS30 a qualificazione obbligatoria, il concorrente singolo deve dimostrare il possesso dei requisiti al momento della partecipazione. La sola categoria OG2 (anche se in classifica III-bis) non copre i requisiti degli impianti.Ricorso all'Avvalimento (Paragrafo 7): Per superare la mancanza dei requisiti nelle categorie impiantistiche (OS28, OS30 e OS3), l'operatore economico singolo ha la facoltà di ricorrere all'avvalimento. Tramite questo istituto, il concorrente può soddisfare i requisiti speciali mancanti stringendo un contratto con una o più imprese ausiliarie che mettano a disposizione le proprie risorse umane, tecniche e strumentali per tutta la durata dell'appalto.

Si ricorda, infine, che l'avvalimento è invece assolutamente vietato per la categoria prevalente OG2, le cui lavorazioni devono essere eseguite direttamente dall'offerente.


31/08/2026 10:18
Quesito #5
Buongiorno,
chiediamo chiarimenti su qanto esplicitato al paragrafo 7.AVVALIMENTO del disciplinare di gara se tale istituto è applicabile a tutte le categorie scorporabili (OS28 - OS30 - OS3).
Saluti.


03/09/2026 09:08
Risposta
Si conferma che l'istituto dell'avvalimento è applicabile per tutte le categorie scorporabili, ovvero:

OS28 (Impianti termici e di condizionamento)OS30 (Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelevisivi e televisivi)OS3 (Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie)

Come espressamente esplicitato al paragrafo 7 del Disciplinare di gara (in conformità all'art. 104, comma 11 del D.Lgs. 36/2023), il divieto di avvalimento è posto unicamente ed esclusivamente per le lavorazioni riconducibili alla categoria OG2 (Restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela). Pertanto, le lavorazioni in categoria OG2 dovranno essere direttamente svolte dall'offerente o da un partecipante al raggruppamento dotato di idonea qualificazione.

31/08/2026 11:33
Quesito #6
Per sopralluogo c'è un modello predefinito ? oppure lo si crea in autonomia. ??
In caso di RTI al portale è necessario che si registrano tutte le imprese che formeranno tale raggruppamento di imprese ?



03/09/2026 09:09
Risposta
RISPOSTA 1: Si specifica che l'istanza di prenotazione del sopralluogo va inoltrata a mezzo PORTALE inserendo i dati richiesti al paragrafo 11 del Disciplinare di gara. Per quanto riguarda l'attestazione dell'avvenuta visita, tra i documenti di gara è presente lo schema tipo ufficiale denominato "Modello 3 - Schema verbale avvenuto sopralluogo". Il concorrente è tenuto a presentarsi al sopralluogo con tale modello già preventivamente compilato nelle parti di propria competenza.

RISPOSTA 2: In caso di partecipazione in RTI, ai sensi delle Norme Tecniche di Utilizzo della Piattaforma TuttoGare del Comune di Tricase, la registrazione al portale è obbligatoria unicamente per l'Operatore Economico Mandatario/Capogruppo, il quale, prima dell'invio della documentazione, dovrà inserire a sistema i dati delle imprese mandanti facenti parte del raggruppamento. Non è invece obbligatoria la registrazione al portale delle imprese mandanti, ferma restando la necessità che ciascuna di esse produca e sottoscriva digitalmente i propri documenti amministrativi individuali (es. DGUE).


31/08/2026 15:08
Quesito #7
posto la risposta al quesito due e tre ove si evince che non è consentito il subappalto integrale delle categorie scorporabili (OS28 + OS30 + OS3)

posto che Il secondo capoverso del paragrafo 8 recita: "Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime"

si chiede di voler chiarire per ciascuna delle tre categorie scorporabili in che misura massima è consentito il subappalto ?








04/09/2026 17:29
Risposta
Si conferma quanto già precisato nei chiarimenti n. 2 e n. 3: il subappalto non può essere utilizzato per sopperire alla mancanza di qualificazione dell'operatore economico nelle categorie scorporabili, salvo quanto di seguito precisato.

Regola generale.
Il concorrente – o il componente del raggruppamento chiamato a eseguirle – che possieda la qualificazione nella sola categoria prevalente OG2 per il valore proprio di tale categoria (€ 599.084,04, pari al 62,07% dell'importo dei lavori) deve possedere altresì, per l'esecuzione delle categorie scorporabili OS28 e OS30, una qualificazione propria o per assorbimento (tramite OG11 di classifica adeguata) per l'intero importo di ciascuna di esse, secondo quanto già chiarito. In tal caso, il subappalto di dette categorie resta ammesso esclusivamente nei limiti ordinari dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, e non può coprirne l'esecuzione integrale.

Eccezione, ai sensi dell'art. 30, comma 1, dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023.
Il concorrente singolo che sia in possesso della qualificazione nella categoria prevalente OG2 per l'intero importo a base di gara (€ 965.170,90, e non per il solo valore della categoria OG2) può partecipare alla procedura anche in assenza di qualificazione propria o per assorbimento nelle categorie scorporabili OS28 e OS30, dichiarando in sede di offerta la volontà di subappaltarle integralmente. In tal caso, il subappalto di OS28 e OS30 è ammesso fino al 100% del relativo importo, fermo restando:

• il divieto di ulteriore subappalto (subappalto a cascata) di cui al paragrafo 8 del Disciplinare;

• il fatto che tale subappalto non determina in alcun caso l'affidamento a terzi della prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria OG2, che resta nella disponibilità esecutiva dell'affidatario.

OS3.
La categoria secondaria OS3 (inferiore al 10% dell'importo complessivo e a € 150.000,00) non richiede qualificazione autonoma in nessuno dei due scenari sopra descritti: può essere eseguita direttamente dal soggetto qualificato nella categoria prevalente, ovvero subappaltata nei limiti ordinari di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, senza che sia configurabile, per tale categoria, un'ipotesi di subappalto “necessario”.

I chiarimenti n. 2 e n. 3 restano confermati nella parte relativa alla regola generale, e sono integrati con l'eccezione sopra precisata, riferita al solo caso in cui la qualificazione nella categoria prevalente copra l'intero importo a base di gara.



31/08/2026 15:14
Quesito #8
si chiede di sapere se sia consentita la partecipazione in questa forma ATi Costituenda:

1) capogruppo mandataria qualificata per: il 100 % della OG2 e 100% della OS30

2) mandante in ati qualificata solamente in OG11 1 che copre il 100% della OS28 e della OS3 (quindi principio di assorbenza)

?





04/09/2026 17:30
Risposta
In riferimento al quesito posto, si precisa quanto segue.

La composizione del raggruppamento temporaneo descritta, in cui la mandataria possiede la qualificazione propria per l'intero importo della categoria prevalente OG2 e della categoria scorporabile OS30, mentre la mandante possiede la sola qualificazione nella categoria generale OG11 classifica I da spendere, per principio di assorbimento, ai fini della copertura delle categorie scorporabili OS28 e OS3, è ammissibile, in quanto:

l'importo complessivo delle categorie da assorbire tramite OG11 (OS28 € 187.641,78 + OS3 € 43.276,76 = € 230.918,54) rientra nel limite di copertura della classifica I (€ 258.000,00), anche senza necessità di ricorrere al beneficio dell'incremento del quinto;ciascun componente del raggruppamento risulta, sulla base di quanto dichiarato, in possesso di una qualificazione propria (diretta o per assorbimento) per le lavorazioni di rispettiva competenza, senza fare ricorso al subappalto per sopperire a una mancanza di qualificazione.

02/09/2026 09:06
Quesito #9
Buongiorno, si chiede di indicare quale sia il numero massimo di pagine/facciate e formato richiesto per la redazione della relazione descrittiva, gli elaborati grafici e l’elaborato illustrativo, che andranno a costituire i vari criteri dell'OFFERTA TECNICA.
Distinti saluti





04/09/2026 17:30
Risposta
In riferimento al quesito posto, si conferma che il paragrafo 16 del Disciplinare di gara non prevede alcun limite massimo di pagine/facciate né un formato prestabilito per la redazione della relazione descrittiva, degli elaborati grafici e dell'elaborato illustrativo relativi ai criteri A, B, C e D.

Ferma restando la piena libertà del concorrente di redigere tali elaborati nella forma e nell'estensione ritenute più idonee, si segnala, a mero titolo di suggerimento non vincolante e finalizzato a favorire sinteticità, chiarezza espositiva ed effettiva comparabilità delle proposte, l'opportunità di contenere la relazione descrittiva di ciascun criterio entro un massimo indicativo di 10 pagine in formato A4.

Si precisa che tale indicazione ha valore meramente orientativo: il suo mancato rispetto non comporta alcuna esclusione, non incide sui contenuti minimi obbligatori di cui al paragrafo 16 del Disciplinare né sui criteri e sulle modalità di attribuzione dei punteggi di cui ai paragrafi 18.1 e 18.2 del Disciplinare medesimo, che restano ancorati esclusivamente alla qualità e completezza dei contenuti presentati.



03/09/2026 09:53
Quesito #10
si chiede:

Criterio "esperienza e know-how nella realizzazione di interventi su immobili a vincolo monumentale" Personale di vertice presente in cantiere.

Con riferimento al criterio di valutazione relativo all'esperienza know-how nella realizzazione di interventi su immobili a vincolo monumentale" ed in particolare alla previsione secondo cui saranno valutate , tra l'altro , le qualifiche professionali, gli anni di esperienza nel settore, i titoli di studio del personale di vertice che sarà storicamente e fisicamente presente in cantiere (direttore di cantiere, restauratori di beni culturali qualificati ex art.182 del D.lgs 42/2004, capocantiere)" , si chiede a codesta Amministrazione di fornire chiarimento in merito alla natura del rapporto giuridico che dovrà intercorrere tra l'operatore economico concorrente e le predette figure professionali.

In particolare , si chiede di precisare se il Direttore di Cantiere, il Restauratore di beni culturali qualificato ai sensi del D.lgs. 42/2004 e il Capocantiere, debbano necessariamente essere dipendenti dell'operatore economico , con rapporto di lavoro subordinato già in essere alla data di presentazione dell'offerta , oppure se sia ammessa la possibilità di individuare tali figure mediante rapporti di collaborazione professionale /contratti di collaborazione , purché formalmente documentati , con disponibilità effettiva delle risorse per l'intera durata dell'appalto e con garanzia della loro presenza stabile, continuativa e fisica in cantiere , secondo quanto richiesto dal criterio di valutazione.

Si chiede altresì di chiarire se ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dal criterio , l'elemento rilevante sia la disponibilità effettiva e documentata delle suddette professionalità da parte dell'operatore economico indipendentemente dalla specifica natura del rapporto contrattuale , ovvero se il bando /disciplinare di gara intenda attribuire valore esclusivamente a personale assunto alle dipendenze dell'impresa.



04/09/2026 17:31
Risposta
Si rappresenta che, in conformità ai principi di massima partecipazione, concorrenza e favor partecipationis, nonché ai consolidati orientamenti della giurisprudenza amministrativa e dell'ANAC, non è richiesto che il personale di vertice indicato nel criterio di valutazione sia necessariamente legato all'operatore economico da un rapporto di lavoro subordinato/dipendente in essere alla data di presentazione dell'offerta.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, l'elemento essenziale e rilevante è la certezza della disponibilità effettiva, stabile e continuativa delle figure professionali indicate per l'intera durata dell'appalto, e la garanzia della loro presenza fisica in cantiere secondo quanto previsto dal criterio di valutazione.

Pertanto, l'operatore economico può comprovare la disponibilità di tali professionalità (Direttore di cantiere, Restauratore qualificato, Capocantiere) alternativamente mediante:

Rapporto di lavoro subordinato (personale dipendente).Contratti o accordi di collaborazione professionale, lettere di intenti o pre-contratti, purché formalmente documentati, sottoscritti dalle parti e allegati all'offerta tecnica.

Tale documentazione deve dimostrare in modo univoco l'impegno irrevocabile del professionista a svolgere l'incarico in caso di aggiudicazione, garantendo il possesso dei titoli di studio, delle qualifiche professionali e dell'esperienza richiesti, nonché la presenza continuativa in cantiere.

Resta inteso che la formale e sostanziale costituzione del rapporto (laddove non ancora perfezionata in pendenza di gara) e la correlata spendibilità delle risorse dovranno essere garantite ed effettive sin dall'avvio delle attività e per tutta la durata dell'esecuzione del contratto.

08/09/2026 16:33
Quesito #11
Spettabile Stazione Appaltante,

con riferimento alla procedura in oggetto, e facendo seguito ai Vostri chiarimenti precedentemente pubblicati (in particolare le FAQ n. 3, n. 4 e la FAQ n. 7 che ha introdotto l'eccezione di legge per il subappalto totale delle scorporabili), si chiede di sciogliere ogni residuo dubbio interpretativo in relazione al seguente caso specifico.

La scrivente impresa intende partecipare alla gara in forma singola. Si precisa che l'impresa è in possesso di attestazione SOA nella categoria prevalente OG 2 in Classifica V. Tale qualificazione risulta ampiamente capiente per coprire non solo l'importo della categoria prevalente, ma l'intero importo dei lavori a base di gara (pari a € 965.170,90). L'impresa, tuttavia, non possiede le qualificazioni per le categorie scorporabili OS 28 e OS 30, né per la categoria secondaria OS 3.

Alla luce di quanto da Voi statuito nella FAQ n. 7 e in virtù del combinato disposto dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 30, comma 1, dell'Allegato II.12 al medesimo Codice, si chiede formale conferma che:

La scrivente impresa può regolarmente partecipare alla procedura di gara in forma singola, ancorché sprovvista di qualificazione autonoma per le categorie OS 28, OS 30 e OS 3, dichiarando in sede di offerta (nella Domanda di partecipazione e nel DGUE) la volontà di subappaltare integralmente (al 100%) l'intero blocco impiantistico (c.d. subappalto necessario/qualificante per le OS 28 e OS 30; subappalto ordinario per la OS 3) ad imprese terze in possesso dei relativi requisiti, senza che il limite al subappalto indicato al paragrafo 8 del Disciplinare possa costituire motivo di esclusione.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.



10/09/2026 20:33
Risposta
Con riferimento al quesito posto, si rileva che la risposta fornita con la FAQ n. 4 risulta in contrasto con quanto successivamente precisato con la FAQ n. 7, in ordine alla possibilità per il concorrente singolo, qualificato nella categoria prevalente OG2 per l'intero importo a base di gara, di partecipare alla procedura dichiarando la volontà di subappaltare integralmente le categorie scorporabili OS28 e OS30.

Con la presente, la stazione appaltante dà atto di tale contrasto e lo risolve confermando la posizione espressa nella FAQ n. 7, che pertanto prevale e deve intendersi quale interpretazione autentica e vincolante per la presente procedura. La FAQ n. 4 si intende conseguentemente superata e non più applicabile, nella parte in cui esclude la possibilità di partecipazione in forma singola mediante subappalto integrale delle categorie scorporabili OS28 e OS30 e nella parte in cui indica l'avvalimento come unico strumento per sopperire alla relativa carenza di qualificazione.

Si ribadisce quindi quanto già precisato nella FAQ n. 7: il concorrente singolo in possesso della qualificazione nella categoria prevalente OG2 per l'intero importo a base di gara (€ 965.170,90) può partecipare alla procedura anche in assenza di qualificazione propria o per assorbimento nelle categorie scorporabili OS28 e OS30, dichiarando in sede di domanda di partecipazione e nel DGUE la volontà di subappaltarle integralmente (100%) a impresa/e in possesso dei relativi requisiti, ai sensi dell'art. 30, comma 1, dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023, fermo restando il divieto di ulteriore subappalto (subappalto a cascata) di cui al paragrafo 8 del Disciplinare e fermo restando che tale subappalto non determina l'affidamento a terzi della prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria OG2, che resta nella disponibilità esecutiva dell'affidatario.

Per la categoria secondaria OS3 (inferiore al 10% dell'importo complessivo e a € 150.000,00) non si configura un'ipotesi di subappalto necessario: tale categoria può essere eseguita direttamente dall'impresa in possesso della qualificazione nella categoria prevalente OG2, ovvero subappaltata nei limiti ordinari di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, per scelta imprenditoriale e non per carenza di titolo.

Resta fermo il ricorso all'avvalimento, di cui al paragrafo 7 del Disciplinare, quale ulteriore e alternativo strumento a disposizione del concorrente per acquisire i requisiti di qualificazione nelle categorie scorporabili, fermo restando il divieto di avvalimento per la categoria prevalente OG2.

14/09/2026 10:25
Quesito #12
Buongiorno,
si chiede per favore di indicare l'importo preciso della garanzia provvisoria.
Cordiali saluti



17/09/2026 20:31
Risposta
In riferimento al quesito posto, si comunica che l'importo della garanzia provvisoria di cui al paragrafo 10 del Disciplinare di gara, calcolata nella misura dell'1,00% del valore dell'appalto (€ 974.822,61) ai sensi dell'art. 53, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, è pari a € 9.748,23.


14/09/2026 10:31
Quesito #13
Buongiorno,
si chiede di confermare che per l'effettuazione del sopralluogo l'o.e. debba essere munito del modello B "Attestazione di sopralluogo", presente sulla piattaforma.
Grazie

Cordiali saluti



17/09/2026 20:32
Risposta
In riferimento al quesito posto, si conferma che per l'effettuazione del sopralluogo l'operatore economico deve essere munito del modello "Allegato B – Attestazione di sopralluogo", disponibile sulla Piattaforma, corrispondente allo schema di cui al paragrafo 2.1 del Disciplinare di gara. Il modello, compilato a cura del concorrente, dovrà essere firmato in duplice esemplare in occasione del sopralluogo (una copia per la Stazione Appaltante, una per il concorrente) e inserito, debitamente sottoscritto da entrambe le parti, nella Busta Amministrativa, secondo le indicazioni del Bando di gara


14/09/2026 17:30
Quesito #14
Si chiede maggiori informazioni sui seguenti elaborati o sui percorsi telematici per ricercare i
seguenti allegati non trovati nei documenti di gara:

- patto di integrità (mod. 4)
- protocollo di legalità prefettura di Lecce.






17/09/2026 20:33
Risposta
1) E' stato inserito un apposito slot nella configurazione della Busta Amministrativa denominato "Patto di Integrità" contenente il file in formato editabile richiesto.
2) Considerato che la PAD non permette l'inserimento di files non nativi digitali, come nel caso del Protocollo di legalità Prefettura di Lecce, lo stesso verrà sottoscritto con l'aggiudicatario prima dell'aggiudicazione definitiva. Pertanto non risulta necessario allegare in questa fase il documento richiesto dal disciplinare.




15/09/2026 11:49
Quesito #15
Buongiorno,
si chiede per favore di mettere a disposizione il protocollo di legalità di cui all'art. 5 del disciplinare, non essendo presente tra i documenti di gara.

Grazie


17/09/2026 20:33
Risposta
Considerato che la PAD non permette l'inserimento di files non nativi digitali, come nel caso del Protocollo di legalità, lo stesso verrà sottoscritto con l'aggiudicatario prima dell'aggiudicazione definitiva. Pertanto non risulta necessario allegare in questa fase il documento richiesto dal disciplinare

15/09/2026 12:18
Quesito #16
Salve,
si segnala anche la mancanza del modello 4 (patto integrità), citato al paragrafo 2 tra i documenti di gara.
Si chiede pertanto di fornire tutta la documentazione citata nei documenti di gara. La piattaforma mette a disposizione solo tre modelli (istanza di partecipazione, modello attestazione sopralluogo, modello assolvimento marca da bollo).

Grazie


17/09/2026 20:34
Risposta
Si veda risposta alla FAQ n. 14

15/09/2026 15:34
Quesito #17
Con riferimento al paragrafo 4 del Disciplinare, ove è previsto che l’esecuzione del contratto sia riservata a operatori che, nell’ambito di programmi di lavoro protetto, occupino almeno il 30% di lavoratori con disabilità o svantaggiati, si chiede di precisare se tale previsione costituisca una condizione di esecuzione ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 36/2023, da soddisfare in caso di aggiudicazione, ovvero un requisito da possedere già alla data di presentazione dell’offerta.

In caso di applicabilità, si chiede inoltre di chiarire base di calcolo della quota del 30%, momento della verifica, modalità di comprova e disciplina applicabile agli operatori economici che, alla data dell’offerta, non occupano personale dipendente, nonché il coordinamento della clausola con le ulteriori condizioni di esecuzione previste al §9 del Disciplinare.


17/09/2026 20:34
Risposta
Trattasi di requisito di esecuzione e non deve essere posseduto per la partecipazione. Occorre dichiarare un impegno che sarà soddisfatto in caso di aggiudicazione.

15/09/2026 16:02
Quesito #18
Buonasera, in riferimento al punto 17. OFFERTA ECONOMICA del disciplinare di gara, si chiede se il Computo Metrico Estimativo e Quadro Comparativo Estimativo, potranno raggiungere una somma maggiore rispetto al valore dell'appalto, tenendo conto delle lavorazioni oggetto di miglioria? In caso contrario, il totale del Computo Metrico Estimativo, deve chiudere alla stessa cifra del valore dell'importo a base di gara o dell'importo al netto del ribasso offerto dall'operatore economico?




17/09/2026 20:35
Risposta
Il Computo Metrico Estimativo e Quadro Comparativo Estimativo, potranno raggiungere una somma maggiore rispetto al valore dell'appalto, tenendo conto delle lavorazioni oggetto di miglioria, purché le stesse non si configurino come varianti al progetto approvato posto a base di gara.


16/09/2026 17:06
Quesito #19
fermo restando il possesso di adeguata qualificazione in categoria e classifica sia sulle prevalenti che sulle scorporabili, si chiede di voler precisare la misura massima percentuale per il subappalto facoltativo della OG2?



17/09/2026 20:35
Risposta
Si ribadisce che non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime (Vedi art. 8 del disciplinare). Pertanto il subappalto delle prestazioni, intese nel loro complesso, deve essere inferiore al 50% dell'importo complessivo.


16/09/2026 17:08
Quesito #20
Spettabile Stazione Appaltante, facendo seguito ai chiarimenti già pubblicati, ed in particolare alle FAQ n. 7 e n. 11, si rappresenta che permane ancora un dubbio interpretativo circa la concreta possibilità di partecipazione in forma singola nel caso di operatore economico in possesso della categoria prevalente OG2 classifica V, ma privo delle qualificazioni OS28, OS30 e OS3.

Al fine di evitare qualsiasi incertezza nella predisposizione della domanda di partecipazione e del DGUE, si chiede pertanto di confermare in modo espresso se:

un operatore economico in possesso della categoria OG2 classifica V, idonea a coprire l’intero importo dei lavori a base di gara, possa partecipare alla procedura in forma singola, dichiarando il subappalto integrale al 100% delle categorie OS28, OS30 e OS3, quale subappalto necessario/qualificante, a imprese in possesso dei relativi requisiti.

Si chiede cortesemente di fornire, per maggiore chiarezza, una risposta secca, diretta e inequivoca sul punto.

Distinti saluti.



17/09/2026 20:36
Risposta
Un operatore economico in possesso della categoria OG2 classifica V, idonea a coprire l’intero importo dei lavori a base di gara, può partecipare alla procedura in forma singola, dichiarando il subappalto integrale al 100% delle categorie OS28, OS30 e OS3, quale subappalto necessario/qualificante, a imprese in possesso dei relativi requisiti.


17/09/2026 09:26
Quesito #21
Buongiorno,
si segnala che nel caricamento della busta economica sono presenti due slot (giustificativi manodopera e offerta economica). Il disciplinare, all'art. 17 offerta economica, indica gli elementi da inserire nella suddetta busta, ovvero la dichiarazione di offerta e il cm estimativo con il quadro comparativo estimativo. Dunque, non vi sono slot che consentono il caricamento della documentazione economica richiesta.
Anche la busta amministrativa non contiene slot per il caricamento del modello 4 patto di integrità (allegato non presente tra i documenti ma citato nel disciplinare) e per il protocollo di legalità, anch'esso non presente tra la documentazione messa a disposizione dalla stazione appaltante.
Tutto ciò premesso, si chiede per favore la pubblicazione della documentazione mancante e di chiarire il contenuto della busta economica, eventualmente aggiungendo altri slot, data l'incongruenza di quanto richiesto sulla PAD e quanto prescritto dal disciplinare.

Si ringrazia per l'attenzione

Cordiali saluti


17/09/2026 20:37
Risposta
E' stato inserito un apposito slot nella configurazione della Busta Economica denominato "Computo Metrico Estimativo" ed uno slot denominato "Quadro Comparativo Estimativo" dove inserire i rispettivi documenti richiesti.

17/09/2026 09:59
Quesito #22
si chiede di sapere se in caso di partecipazione in ati costituenda se il versamento anac, possa essere unicamente fatto dalla mandante?


17/09/2026 20:38
Risposta
E' preferibile che il pagamento avvenga a nome dell'impresa capogruppo/mandataria, tuttavia non essendo l'argomento competenza di questa SA si rimanda alle disposizioni ANAC in materia alle quali occorre fare riferimento.

17/09/2026 16:53
Quesito #23
Con riferimento al paragrafo 2.1. DOCUMENTI DI GARA del disciplinare si chiede gentilmente di specificare in quale sezione del portale è possibile scaricare i documenti:
4) Schema di domanda di partecipazione (Mod. 1);;
5) modello DGUE;
6) schema verbale avvenuto sopralluogo (Mod.3);
7) patto di integrità da sottoscrivere (Mod.4);
8) protocollo di legalità prefettura di Lecce;

Grazie


17/09/2026 20:38
Risposta
I documenti richiesti sono disponibili nella configurazione della busta amministrativa già impostata dalla SA sulla Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD) ad eccezione del "Protocollo di Legalità" per il quale si rimanda alla FAQ n. 14

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