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Gara #797

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA RIVOLTO AGLI ALUNNI FREQUNTANTI LE SCUOLE A TEMPO PIENO DEL COMUNE DI TRICASE
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Informazioni appalto

26/08/2026
Aperta
Servizi
€ 4.772.131,20
de iaco antonio

Categorie merceologiche

55524 - Servizi di ristorazione scolastica

Lotti

1
BCC2F83290
D79I26000970004
Qualità prezzo
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA RIVOLTO AGLI ALUNNI FREQUNTANTI LE SCUOLE A TEMPO PIENO DEL COMUNE DI TRICASE
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA RIVOLTO AGLI ALUNNI FREQUNTANTI LE SCUOLE A TEMPO PIENO DEL COMUNE DI TRICASE
€ 1.880.761,68
€ 813.641,76
€ 2.974,32

Scadenze

18/09/2026 23:45
18/09/2026 23:45
28/09/2026 12:00
28/09/2026 13:00

Allegati

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26/08/2026 15:58
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Chiarimenti

04/09/2026 17:50
Quesito #1
Spett. Le Stazione Appaltante,
con riferimento alla tabella dei criteri discrezionali, quantitativi e tabellari di cui all. art . 18.1 (certificazioni- 6.4), si chiede di chiarire se la certificazione PAS 24000 possa essere ritenuta equivalente o comunque ammessa in alternativa alla certificazione SA8000 richiesta nella documentazione di gara, ai fini del soddisfacimento del requisito.
Si porge tale quesito, considerata la sostanziale affinità delle finalità perseguite dai due schemi.

Distinti Saluti.

23/09/2026 14:16
Risposta
Tenuto conto delle previsioni del D.Lgs 36/2023 e dell'univoco orientamento giurisprudenziale, secondo il quale l'equivalenza deve essere condotta dalla stazione appaltante avuto riguardo allo specifico interesse da tutelare, per quanto di competenza, sul piano sostanziale, i due standard perseguono finalità analoghe - ossia la tutela dei diritti dei lavoratori e il presidio delle condizioni di lavoro lungo la filiera - ancorché con impianti gestionali differenti. La SA8000, sviluppata dal SAI (Social Accountability International), adotta una struttura propria, autonoma rispetto agli standard ISO, e prevede verifiche di sorveglianza semestrali e l'elezione di un Social Performance Team. La PAS 24000:2022, sviluppata dal BSI (British Standards Institution), segue invece la Struttura Armonizzata ISO (High Level Structure), risultando nativamente integrabile con ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, e prevede audit di sorveglianza annuali con un approccio fondato sulla due diligence e sull'analisi dei rischi. Tali differenze attengono alla metodologia e alla struttura gestionale, non alla finalità perseguita né all'ambito materiale coperto, che è in entrambi i casi la responsabilità sociale d'impresa.
Pertanto, la certificazione PAS 24000:2022, se rilasciata da organismi accreditati può essere considerata equivalente alla SA8000
15/09/2026 16:22
Quesito #2
Atteso che, durante il sopralluogo, è emergo che diverse attrezzature riportavano il bollino di un precedente gestore, si chiede di confermare se tutte le attrezzature presenti presso il centro di cottura sono di proprietà comunale; in caso negativo, si chiede un inventario di tutte le attrezzature di sola proprietà comunale.

23/09/2026 14:38
Risposta
Come comunicato e evidenziato a tutti gli operatori nel corso del sopralluogo, perchè se ne prendesse atto, un precedente gestore ritiene che alcune attrezzature presenti nei centri cottura, individuate con etichetta riportante il nominativo della ditta (rilevabile dai rilievi fotografici consentiti ai soli fini della eventuale partecipazione alla gara), non siano acquisite dall’Ente in forza delle previsioni contrattuali sottoscritte con lo stesso operatore. Considerato che agli atti tanto non risulta, abbiamo chiesto all’O.E. interessato di produrre puntuale documentazione, se esistente. Attualmente tutta la strumentazione è nella piena disponibilità dell’Ente.
15/09/2026 18:23
Quesito #3
Egregi,

facendo seguito a quanto previsto all’art 6.2 del disciplinare di gara in merito ai requisiti di capacità economica e finanziaria, e in particolare:

“Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque precedenti a quello in cui è stata pubblicata la gara, almeno pari a € 2.500.000,00 IVA esclusa”,

Si chiede di chiarire se l’importo di € 2.500.000,00 IVA esclusa debba intendersi come fatturato globale complessivamente maturato nei tre migliori anni individuati nell’ultimo quinquennio o deve intendersi come fatturato annuo maturato nei tre migliori anni individuati nell’ultimo quinquennio

In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.



23/09/2026 15:17
Risposta
Gentilissimi, confermiamo che l’importo pari ad € 2.500.00,00 iva esclusa, di cui al punto 6.2, deve intendersi come fatturato globale complessivo
18/09/2026 17:19
Quesito #4
Spett.le Amministrazione,

con riferimento alla previsione del Disciplinare di gara che richiede, tra i requisiti di partecipazione, la proprietà o disponibilità, per tutta la durata del contratto, di un centro di cottura autorizzato, ubicato a non oltre 20 km dalla città di Tricase, pronto ad essere utilizzato quale centro di cottura di emergenza, con capacità produttiva non inferiore a n. 300 pasti giornalieri e dotato delle prescritte autorizzazioni e certificazioni sanitarie e di agibilità, si chiede di voler riesaminare e modificare detta prescrizione.

La previsione, nella formulazione attuale, appare infatti suscettibile di determinare una significativa ed ingiustificata restrizione della platea dei potenziali concorrenti, non pienamente proporzionata rispetto alla concreta finalità perseguita dall'Amministrazione.

In primo luogo, la giurisprudenza amministrativa e l'ANAC hanno ripetutamente evidenziato, con specifico riferimento ai servizi di ristorazione collettiva, come la mera distanza chilometrica del centro di cottura non costituisca necessariamente il parametro più idoneo a garantire la tempestività della consegna e, conseguentemente, la qualità e sicurezza del servizio.

È stato infatti osservato che, a parità di distanza chilometrica, i tempi effettivi di percorrenza possono risultare significativamente differenti in ragione delle caratteristiche della rete viaria, delle condizioni infrastrutturali e territoriali e della concreta accessibilità dei luoghi.

La stessa giurisprudenza ha evidenziato come l'interesse sostanziale della Stazione Appaltante possa essere adeguatamente salvaguardato attraverso la previsione di un tempo massimo di percorrenza o di trasporto dei pasti, oggettivamente verificabile, anziché mediante la rigida individuazione di un raggio chilometrico.

La prescrizione in esame appare ancor più restrittiva ove si consideri che il centro richiesto dalla lex specialis non costituisce il centro ordinariamente destinato alla produzione dei pasti, bensì un centro di cottura da utilizzare esclusivamente in situazioni di emergenza.

La natura eventuale ed emergenziale della struttura rende, pertanto, necessario che il requisito territoriale sia strettamente proporzionato alla concreta esigenza di assicurare la continuità del servizio, senza determinare un'indebita limitazione dell'accesso alla procedura agli operatori che dispongano già di strutture produttive ubicate entro il ristretto limite dei 20 km.

Tale considerazione assume ulteriore rilievo tenuto conto della disponibilità, da parte dell'Amministrazione, di n. 3 centri di cottura comunali, circostanza che appare idonea a ridimensionare ulteriormente l'esigenza di imporre, già quale condizione di accesso alla procedura, la disponibilità di un ulteriore centro di emergenza entro un raggio territoriale così limitato.

Alla luce di quanto sopra, si chiede a codesta Spett.le Amministrazione di voler modificare la previsione del Disciplinare, eliminando il limite rigido dei 20 km e sostituendolo con un parametro espresso in termini di tempo massimo di percorrenza, da determinarsi in misura compatibile con le esigenze di continuità, sicurezza e qualità del servizio.

Tale soluzione consentirebbe di salvaguardare integralmente le esigenze organizzative e qualitative dell'Amministrazione, garantendo al contempo il rispetto dei principi di massima partecipazione, accesso al mercato, concorrenza, non discriminazione e proporzionalità sanciti dal D.Lgs. n. 36/2023.

Si chiede, pertanto, la conseguente rettifica della documentazione di gara e, ove necessario, la correlata proroga dei termini di presentazione delle offerte.

23/09/2026 15:06
Risposta
Precisato che la richiesta di cui al punto 6.3 lettera d), relativa al centro cottura di emergenza prevede, oltre la proprietà o disponibilità, per tutta la durata del contratto, di un centro di cottura autorizzato, ubicato a non oltre 20 km dalla città di Tricase, in alternativa, attestazione:

1. di aver individuato l'immobile da adibire a centro cottura con capacità produttiva non inferiore a n. 300 pasti giornalieri e di essere in trattative per l'acquisizione della disponibilità giuridica dello stesso, allegando la relativa documentazione (tipo accordo preliminare con l’avente titolo) a comprova dell'avvio di trattative per l'acquisizione della disponibilità giuridica dello stesso. La dichiarazione deve contenere una descrizione dettagliata dello specifico immobile (puntualmente individuato con i dati catastali completi, la via, il numero civico e il comune dove è ubicato) corredata da piantina in scala 1/100 redatta da tecnico abilitato e l'impegno a produrre il relativo titolo di proprietà o possesso prima della sottoscrizione del contratto, pena la decadenza dell'aggiudicazione;

2. di impegnarsi a soddisfare il requisito prima dell'effettivo inizio del servizio, presentando entro e non oltre trenta giorni dall’aggiudicazione ogni ulteriore documentazione relativa all'immobile sede del centro cottura, ivi compresa ogni occorrenda autorizzazione e certificazione di legge, nonché a fornire l'immobile di tutte le attrezzature tecniche, i materiali, le strumentazioni necessarie e mezzi di trasporto idonei per il perfetto funzionamento del servizio;

3. di conoscere ed accettare che, in caso di aggiudicazione in suo favore, il mancato rispetto dell'impegno di cui ai punti 1 e 2 determinerà, incontrovertibilmente, l'annullamento dell'aggiudicazione, l'incameramento della cauzione e il risarcimento dei danni eventualmente cagionati alla Stazione Appaltante.

Evidenziato che nella nostra area, l’estremo sud Salento, la distanza di 20 km, purtroppo, non è un limite ristretto considerata la rete viaria, le infrastrutture e la peculiarità del territorio.

Riteniamo il limite congruo e necessario e non percorribile l’ipotesi di rettificare le condizioni e la documentazione di gara (con le conseguenze connesse sulla procedura)
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